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Raccolta e deposito di rottami metallici
L’art. 72 del D.lgs. 101/2020 ha stabilito che oltre all’obbligo di fare ispezioni visive e misure di radioattività oltre che sui semilavorati metallici, anche sui rottami. Chi opera in questo campo nel commercio, importazione, raccolta o deposito deve assicurare la sorveglianza radiometrica. I metodi utilizzati per i controlli vengono validati da un esperto di radioprotezione di grado secondo o terzo. Bisogna tenere presente che esistono moltissimi tipi di strumenti per misurare le radiazioni ed è necessario scegliere quelli adatti a questi scopi per non rischiare di incorrere in gravi sviste. L’Esperto oltre a dare il suo parere sulla scelta del tipo strumento, determina anche le modalità per il loro utilizzo. Gli strumenti devono essere tarati periodicamente presso laboratori accreditati e il loro buon funzionamento deve essere verificato con procedure date dall’Esperto. I controlli possono essere effettuati dagli operatori o da loro personale, a patto che ci sia un addestramento verificato dall’Esperto. I controlli sui rottami, la taratura degli strumenti presso laboratori accreditati e i controlli periodici del funzionamento degli strumenti devono essere riportati su registri che vanno tenuti presso la sede.