Nel campo della sanità la tutela radiologica si applica si applica laddove siano utilizzati apparati radiogeni e materie radioattive per diagnosi e terapia. La tutela dei lavoratori, dell’ambiente, della popolazione si esplica (D.Lgs.101/20) tramite la sorveglianza fisica della protezione (art. 7, comma 1, punto 145), affidata per incarico ad un esperto di radioprotezione (già esperto qualificato, secondo il vecchio D.Lgs. 230/95) iscritto all’elenco nazionale ai sensi dell’art. 129 del decreto citato.
La tutela della salute del paziente è garantita da uno specialista in fisica medica (art. 7 comma 1 punto 149) e viene attuata mediante i controlli di qualità degli apparati e delle tecniche, al fine di evitare l’assorbimento di quantità di radiazioni (dose) eccessive rispetto a quanto necessario per gli scopi diagnostici o terapeutici.
Tutela Radiologica fornisce consulenze per la progettazione e la verifica di apparati, il controllo di qualità e l’espletamento dell’incarico di sorveglianza fisica della protezione da parte di esperti di radioprotezione e di specialisti in fisica medica.
Ciò per tutte le tecniche, dalla radiografia dentale al ciclotrone, disponendo di consulenti abilitati per tutte le tipologie di materie radioattive ed apparati previsti dalla legge.
Elenco non esaustivo delle tecniche radiodiagnostiche:
Radiologia tradizionale, mammografia, TAC, radioscopia e radiologia interventistica, radiologia dentale, radioimmunologia, scintigrafia, PET.
Elenco non esaustivo delle tecniche radioterapeutiche:
Radioterapia, medicina nucleare, terapia radiometabolica.