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Scadenza per i controlli radiologici e valutazioni nelle cave e nelle lavorazioni con rocce ignee
Tra le rocce, i graniti, granitoidi quali sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto sono espressamente indicati nella nuova legge sulle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), come materiali contenenti radionuclidi di origine naturale in quantità che in linea di principio non possono essere trascurate.
Per cui in base alla nuova legge, gli esercenti di attività che comportano non solo l’estrazione o l’uso o lo stoccaggio di questi materiali, ma anche la produzione di residui o di reflui che li contengano, hanno degli obblighi, la cui prima scadenza è il 31 dicembre 2021.
Infatti essi dovranno far prelevare campioni e farne misurare la radioattività (in termini di radionuclidi ben definiti) da laboratori riconosciuti. Si tratta di laboratori specializzati in radiochimica, a non confondersi con i più “tradizionali” laboratori di analisi chimiche o fisiche sui materiali e sulle acque. Nel caso che i risultati siano trascurabili, campionamenti e misure dovranno essere ripetuti ogni tre anni, o prima se intervengo variazioni rilevanti nei lavori o nei materiali. In caso si rilevino radioattività non trascurabili dovrà essere richiesta ad un esperto di radioprotezione (già detto esperto qualificato nella normativa precedente) una relazione tecnica di valutazione delle dosi.
Le attività produttive coinvolte riguardano anche altre attività e sono determinate dalla legge (D.Lgs. 101 31/0/2020)